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AUTO ROTTA: NIENTE GARANZIA SE CHI COMPRA NON PROVA IL VIZIO

Cosi si è pronunciata la Cassazione con l’ordinanza n. 8285 del 30/03/2017.

In tale occasione gli ermellini hanno ribadito che, quando si introduce una domanda giudiziale tesa a far accertare i vizi relativi ad una cosa acquistata, è onere dell’attore provare i difetti lamentati, le conseguenze dannose ed il nesso causale tra il vizio e il danno.

Il venditore, infatti, va esente da qualunque prova, dovendo egli provare l’assenza di colpa solo nel caso in cui l’acquirente abbia già denunciato la denunciata inadempienza.

 

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