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CONDOMINIO E BED & BREAKFAST: IL DIVIETO VA TRASCRITTO

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La Cassazione con la sentenza n. 20124 del 18 Ottobre 2016 ha stabilito che il divieto di adibire a B&B le unità immobiliari, al fine di renderlo opponibile a terzi, deve  essere trascritto, rientrando nel novero delle servitù atipiche.

Stabilito che tali limitazioni regolamentari alla destinazione delle proprietà esclusive rientrano nell’alveo delle servitù (seppur atipiche) e non delle obbligazioni propter rem, ne segue che, per l’opponibilità a terzi, non sarà sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma a norma dell’art. 2659 comma 1 n. 2  e dell’art. 2665 c.c. occorrerà indicarne le specifiche clausole limitative.

Diversamente, come già stabilito da precedente Cassazione del 2014, le disposizione del regolamento condominiale avranno valore solo nei confronti del terzo acquirente che ne prenda atto in maniera specifica nel contratto di acquisto.

Di conseguenza, con la nota di trascrizione deprimo atto di acquisto di un’unità immobiliare si determina l’opponibilità del regolamento condominiale, menzionando nella trascrizione stessa tutte le distinte unità immobiliari, pure quelle rimaste in proprietà al costruttore, nonchè fondo dominante e fondo servente.

Al momento dell’alienazione delle altre unità immobiliari, il regolamento condominiale andrà di volta in volta richiamato e/o allegato, dovendosi eseguire ulteriore trascrizione per le servitù che man mano sorgeranno, fino all’esaurimento del frazionamento della proprietà originariamente comune.

bb

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