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IN AUTOBUS SENZA BIGLIETTO: INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

Con sentenza del 26/09/2016 il Tribunale di Campobasso ha precisato che viaggiare senza biglietto su un bus pubblico e rifiutarsi di scendere in seguito a un controllo che ne accerti la violazione, costituisce interruzione di pubblico servizio.

Secondo il citato Tribunale, infatti, la volontà di non lasciare il mezzo pubblico anche se più volte richiesto dai controllori, integra quella  alterazione seppur solo temporanea, al regolare e corretto funzionamento del servizio pubblico di trasporto, con ciò integrando gli elementi di cui all’art. 340 c.p.

Nello stesso senso si era già pronunciata la Cassazione sez. V con la sentenza n. 5271 del 3 Febbraio 2014.

 

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