E-commerce e diritto di recesso online: cosa prevede il nuovo articolo 54-bis
Il D. Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 ha introdotto nel Codice del consumo il nuovo articolo 54-bis, dedicato all’esercizio del diritto di recesso nei contratti a distanza conclusi attraverso un’interfaccia online.
La novità riguarda quindi anche gli e-commerce che stipulano contratti con i consumatori e per i quali è previsto il diritto di recesso.
Il decreto è entrato in vigore il 23 gennaio 2026 e si inserisce nel nuovo quadro normativo europeo destinato a trovare applicazione dal 19 giugno 2026.
Non si tratta di una semplice modifica grafica del sito. Il nuovo articolo 54-bis introduce una vera e propria procedura digitale, che deve permettere al consumatore di comunicare il recesso in modo semplice, chiaro e documentabile.
Non basta più indicare un indirizzo e-mail
Fino a oggi molti siti hanno gestito il recesso attraverso un indirizzo e-mail, un modulo da scaricare oppure istruzioni inserite nelle condizioni generali di vendita.
Il nuovo articolo 54-bis prevede invece che, per i contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online, il professionista consenta al consumatore di recedere anche attraverso una specifica funzione di recesso online.
Il percorso deve essere facilmente individuabile e deve accompagnare l’utente dalla dichiarazione di recesso fino alla ricezione della relativa conferma.
Vediamo i tre elementi principali.
1. Una funzione di recesso evidente e accessibile
La funzione deve essere indicata con le parole:
“Recedere dal contratto qui”
È possibile utilizzare anche una formulazione diversa, purché sia altrettanto chiara e inequivocabile.
La funzione deve inoltre:
- essere ben visibile sull’interfaccia online;
- risultare facilmente accessibile;
- rimanere disponibile continuativamente per tutto il periodo durante il quale il consumatore può esercitare il diritto di recesso.
La norma non impone necessariamente che il pulsante sia presente materialmente in ogni singola pagina del sito. Richiede però che la funzione non venga nascosta in sezioni difficili da raggiungere o indicata attraverso diciture ambigue.
Un collegamento poco visibile, confuso con altri contenuti oppure relegato in un percorso complesso potrebbe quindi non essere sufficiente.
2. Un modulo essenziale, con i dati realmente necessari
Attraverso la funzione di recesso, il consumatore deve poter inviare una dichiarazione online con la quale comunica al professionista la propria decisione.
Il modulo deve consentirgli di fornire o confermare facilmente:
- il proprio nome;
- le informazioni necessarie a identificare il contratto;
- il mezzo elettronico attraverso il quale ricevere la conferma del recesso.
Nella pratica, il professionista potrebbe richiedere, ad esempio, il nome e cognome, l’indirizzo e-mail e il numero dell’ordine.
Non si tratta però di un modello rigido imposto dalla legge: i campi devono essere definiti in base alle informazioni effettivamente necessarie per individuare il contratto e inviare la conferma.
È quindi opportuno evitare moduli eccessivamente complessi o la richiesta di dati non necessari, che potrebbero rendere più difficile l’esercizio del diritto.
Serve anche una conferma esplicita del recesso
La sola compilazione del modulo non conclude la procedura.
Dopo aver inserito i dati, il consumatore deve poter trasmettere la dichiarazione attraverso una distinta funzione indicata con le parole:
“Conferma recesso”
Anche in questo caso è ammessa una formulazione equivalente, purché sia facilmente leggibile e inequivocabile.
Il percorso dovrebbe quindi essere costruito in due momenti chiaramente riconoscibili:
- compilazione della dichiarazione;
- conferma e trasmissione del recesso.
3. Una ricevuta immediata con contenuto, data e ora
Dopo l’attivazione della funzione di conferma, il professionista deve inviare al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento su un supporto durevole.
Nella maggior parte dei casi, il supporto durevole sarà rappresentato da un’e-mail che il consumatore possa conservare e consultare successivamente.
La ricevuta deve comprendere:
- il contenuto della dichiarazione di recesso;
- la data della trasmissione;
- l’ora della trasmissione.
Non è quindi sufficiente un messaggio generico come “Abbiamo ricevuto la tua richiesta”.
La conferma deve permettere di ricostruire con precisione cosa è stato trasmesso e in quale momento.
Questo passaggio è particolarmente importante perché il diritto si considera esercitato nei termini quando la dichiarazione viene trasmessa dal consumatore prima della scadenza del periodo previsto per il recesso.
L’automazione non è espressamente imposta, ma è la soluzione più sicura
La norma richiede che la ricevuta venga inviata senza indebito ritardo, ma non utilizza espressamente il termine “automaticamente”.
Nella pratica, tuttavia, un sistema automatizzato rappresenta la soluzione più affidabile per garantire una conferma tempestiva e completa, soprattutto quando le richieste vengono inviate fuori dagli orari di apertura dell’attività.
Una gestione esclusivamente manuale potrebbe infatti causare ritardi, omissioni o difficoltà nel documentare correttamente la data e l’ora della trasmissione.
Il sistema tecnico dovrebbe quindi essere configurato per:
- registrare correttamente la richiesta;
- conservare i dati trasmessi;
- generare data e ora della comunicazione;
- inviare tempestivamente la ricevuta;
- consentire all’impresa di ricostruire il percorso seguito dal consumatore.
Non è soltanto una questione di pulsanti
Occorre verificare l’intero processo:
- la visibilità della funzione di recesso;
- la chiarezza delle diciture utilizzate;
- l’accessibilità del percorso;
- la quantità e la pertinenza dei dati richiesti;
- la presenza della funzione di conferma;
- l’invio della ricevuta su supporto durevole;
- la corretta indicazione del contenuto, della data e dell’ora;
- la coerenza con le condizioni generali di vendita e l’informativa sul recesso.
È inoltre necessario valutare il singolo modello contrattuale, perché il diritto di recesso non opera indistintamente per ogni tipologia di prodotto o servizio e il Codice del consumo prevede specifiche esclusioni.
Quali rischi corre un e-commerce non adeguato?
Le disposizioni sui contratti a distanza sono soggette alla tutela amministrativa prevista dal Codice del consumo.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può accertare le violazioni, inibirne la
continuazione ed eliminarne gli effetti.
Oltre al rischio sanzionatorio, una procedura incompleta può determinare:
- contestazioni da parte dei consumatori;
- difficoltà nel provare quando il recesso è stato esercitato;
- disallineamenti tra sito, condizioni di vendita e procedure interne;
- problemi nella gestione delle richieste e dei rimborsi;
- danni reputazionali per l’impresa.
Il tuo e-commerce è pronto?
L’introduzione dell’articolo 54-bis impone agli operatori di coordinare competenze legali, tecniche e organizzative.
La verifica non dovrebbe limitarsi alla presenza di un modulo, ma riguardare il funzionamento concreto dell’intero percorso di recesso: dalla visibilità della funzione fino alla trasmissione della ricevuta con contenuto, data e ora.
Lo Studio Giusti & Laurenzano assiste imprese e operatori digitali nella verifica delle condizioni di vendita e nell’adeguamento delle procedure online alla normativa a tutela dei consumatori.
