Una sentenza importante del TAR Lazio ribadisce un principio fondamentale per tutti i consumatori: il silenzio non può essere trasformato in consenso.
Il caso riguarda Telecom Italia e una manovra tariffaria applicata ad alcuni clienti mobili ricaricabili. In sostanza, l’operatore aveva previsto un aumento del costo mensile dell’offerta, fino a 2 euro, accompagnato dall’attribuzione di giga aggiuntivi.
Il punto centrale, però, non era soltanto l’aumento del prezzo. Il vero nodo era un altro: quei giga aggiuntivi venivano attivati automaticamente, senza che il cliente avesse espresso prima un consenso chiaro e preventivo.
Più giga, ma anche più costi
Secondo quanto ricostruito nel giudizio, la manovra aveva coinvolto un numero molto elevato di utenze mobili. Ai clienti veniva comunicato che, a partire da una certa data, il piano tariffario sarebbe stato modificato con un aumento del costo mensile e con l’aggiunta di nuovi giga.
Chi non voleva accettare la modifica poteva inviare un SMS con una specifica formula, oppure recedere o cambiare operatore.
Apparentemente, quindi, il consumatore aveva una possibilità di scelta.
Ma il TAR ha guardato alla sostanza: il cliente che non faceva nulla si ritrovava automaticamente con un servizio più costoso.
Ed è proprio questo il punto decisivo.
Il consumatore non deve inseguire l’azienda per dire “no”
La logica contestata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato era quella del cosiddetto meccanismo di opt-out.
In parole semplici: l’azienda attiva una modifica o un servizio aggiuntivo, e il consumatore deve attivarsi per rifiutarlo.
Ma quando si parla di pagamenti supplementari, il Codice del Consumo richiede qualcosa di diverso: serve il consenso espresso del consumatore.
Non basta dire: “Ti ho avvisato, se non vuoi devi rispondere”.
Il principio è più forte: prima di addebitare un costo in più, l’azienda deve ottenere un sì chiaro.
La distrazione del cliente non può diventare un vantaggio per l’operatore
La sentenza affronta anche un aspetto molto concreto della vita quotidiana.
Quanti utenti leggono davvero ogni SMS del proprio operatore telefonico?
Quanti comprendono subito le conseguenze economiche di una comunicazione tecnica?
Quanti possono sbagliare a inviare il messaggio richiesto per mantenere la vecchia offerta?
Il TAR riconosce che un sistema basato sul rifiuto espresso può finire per avvantaggiare l’operatore proprio grazie alla distrazione, all’errore o alla mancata comprensione da parte del consumatore.
Ed è qui che la tutela diventa concreta: il consumatore non può essere penalizzato perché non ha reagito a una comunicazione commerciale.
Il contributo a tutela dei consumatori
La decisione non riguarda solo il rapporto tra un singolo operatore e i propri clienti. Tocca un tema più ampio: il modo in cui i grandi operatori economici devono rapportarsi ai consumatori quando introducono modifiche che comportano costi aggiuntivi.
Nel giudizio, l’Avv. Carmine Laurenzano ha svolto un ruolo attivo nella tutela degli interessi dei consumatori coinvolti, contribuendo a sostenere un principio fondamentale: quando c’è un costo in più, il consenso del cliente deve essere espresso, chiaro e preventivo.
È una tutela concreta, perché riguarda situazioni che possono capitare a chiunque: una comunicazione ricevuta via SMS, una modifica dell’offerta, un costo che aumenta, un servizio aggiuntivo che nessuno ha richiesto espressamente.
Non basta il diritto di recesso
Telecom aveva sostenuto, tra le altre cose, di aver informato gli utenti e di aver garantito la possibilità di recedere o cambiare operatore senza costi.
Ma per il TAR questo non basta.
Il diritto di recesso è una tutela importante, ma non può sostituire il consenso espresso quando viene introdotto un pagamento supplementare.
In altre parole: non è sufficiente dire al consumatore “puoi andartene”. Se l’azienda vuole applicare un costo ulteriore collegato a una componente aggiuntiva dell’offerta, deve prima ottenere un’accettazione chiara.
Il TAR conferma la sanzione
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Telecom Italia e ha confermato la legittimità della sanzione dell’AGCM, pari a 2,1 milioni di euro.
Nella valutazione sono stati considerati diversi elementi, tra cui la diffusione della condotta, il numero degli utenti coinvolti, la rilevanza economica dell’operatore e il ricavo stimato collegato alla manovra.
Ma al di là dell’importo della sanzione, il valore della decisione è soprattutto nel principio affermato: un servizio aggiuntivo a pagamento non può essere imposto automaticamente.
Cosa significa per i consumatori
Questa sentenza interessa tutti, non solo chi è cliente di uno specifico operatore telefonico.
Il principio vale ogni volta in cui un consumatore si trova davanti a modifiche contrattuali, servizi accessori, opzioni aggiuntive o costi non richiesti.
Quando c’è un pagamento in più, il consenso deve essere: chiaro, espresso, preventivo.
Non può essere dedotto dal silenzio. Non può essere ricavato dalla mancata risposta. Non può essere imposto con un meccanismo che obbliga il cliente a dire “no” per evitare l’addebito.
Un principio semplice: prima chiedere, poi addebitare
La decisione del TAR Lazio rappresenta un passaggio importante nella tutela dei consumatori contro pratiche che, pur presentandosi come modifiche contrattuali o miglioramenti dell’offerta, possono tradursi in costi aggiuntivi non realmente scelti.
Il messaggio è chiaro: non è il consumatore che deve correre a bloccare un costo non richiesto. È l’azienda che deve chiedere il consenso prima di applicarlo.
Perché nel rapporto tra consumatore e grande operatore economico, la trasparenza non può essere una formalità.
Deve essere una garanzia reale.
Lo Studio continuerà a seguire con attenzione le vicende in cui pratiche commerciali poco trasparenti possono danneggiare i diritti dei consumatori.
