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Incostituzionalità della Legge Fornero – Effetti giuridici sugli adeguamenti pensionistici anche alla luce del c.d. Bonus Poletti

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 10.03.2015 ha dichiarato incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni introdotto per gli anni 2012-2013 dall’art. 24 comma 25 D.L. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia), con riferimento agli art. 3, 36 comma 1 e 38 comma 2 della Costituzione.
Sinteticamente la Legge Fornero prevedeva per gli anni 2012 e 2013:
100% di adeguamento per le pensioni non superiori a 1.405,05 euro lordi (netti euro 1217,00);
oltre 1.405,04 e sino a euro 1.443,00 euro viene comunque garantito l’importo di euro 1.443,00;
nessun adeguamento per le pensioni con importi superiori a 1.443,00 euro mensili.
Dunque secondo la c.d. Legge Fornero l’indicizzazione introdotta con l’art. 34 comma 1 Legge 448/1998 rimane valida esclusivamente per tutti coloro che hanno una pensione che non supera tre volte il trattamento minimo Inps pari ad importo mensile di euro 1.217,00 netti (ovvero euro 1.443,00 lordi).
Per tutti gli altri, il meccanismo di adeguamento automatico delle pensioni veniva bloccato.
Tale norma, come è noto, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale ultima – censurandola – ha rilevato come essa si discosti significativamente dalla regolamentazione precedente (sopra richiamata): infatti non solo la sospensione ha durata biennale (anni 2012 e 2013), ma incide anche sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato.
Ma la c.d. Legge Fornero – continua la Consulta – si discosta anche dalla legislazione successiva. L’art. 1 comma 483 lett. e) legge di stabilità anno 2007 (Legge 147/2013 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità), ha previsto per il triennio 2014-2016 una rimodulazione nell’applicazione percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di cui all’art. 34 comma 1 Legge 448/1998, con l’azzeramento per le sole fasce di importo 6 volte il trattamento minimo Inps e per il solo anno 2014.
Il legislatore, quindi, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve dettare la disciplina di adeguamento delle pensioni, alla stregua delle risorse finanziarie attendibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (sentenza C. Cost. 316/2010). Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato in relazione ai principi di cui agli art. 36 e 38 Cost., circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all’adozione di soluzioni correnti con parametri costituzionali.
Ciò che non è stato fatto – secondo la Corte Costituzionale – col D.L. 201/2011, il quale ultimo valica i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto delle pensioni e con irrimediabile panificazione delle aspettative nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha determinato l’immediata abrogazione della c.d. Legge Fornero, con conseguente reviviscenza ed applicabilità della normativa previgente e dei meccanismi di perequazione automatica in essa contenuti (Legge 388/2000 art.69), ovvero:
Normativa ante Fornero L. 388/2000 da applicarsi per gli anni 2012 e 2013:
100% di adeguamento per le pensioni che non superano euro 1.405,05;
90% per le pensioni comprese tra euro 1.405,05 e 2.341,75;
75% per le pensioni di importo superiore di euro 2.341,75.
Nonostante il chiaro tenore espresso con la sentenza n. 70/2015 e le necessarie conseguenze in termini di “restituzione” ai pensionati, il Governo ha scelto di emanare il Decreto Legge n. 65 del 21.05.2015 (il c.d. Bonus Poletti) recante Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (pubblicato in G.U. 116 del 21.05.15).
Con tale correttivo, il legislatore – scostandosi dall’interpretazione offerta dalla Consulta – ha stabilito una rimborso per le pensioni “una tantum”.
La prima parte del provvedimento riguarda, appunto, il calcolo circa la “mancata scala mobile” per gli anni 2012 e 2013. Esso mutua il criterio di calcolo della dinamica costo/vita molto simile a quello introdotto dall’art. 1 comma 483 Legge 147/2013 per il triennio 2014-2016.
Dunque il riconoscimento che verrà corrisposto automaticamente dall’INPS in base al meccanismo di perequazione previsto con la legge 65/2015 (comunque difforme dai principi stabiliti con la sentenza 70/2015) è solo una tantum, in ogni caso inferiore all’adeguamento che spetterebbe al pensionato in applicazione della normativa vigente prima della Legge Fornero e tornata efficace in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 24 comma 25 D.L. 201/2011.
Una legge infatti non può avere efficacia retroattiva e la declaratoria di incostituzionalità della Legge Fornero pronunciata prima dell’entrata in vigore della legge 65/2015, ha determinato l’immediata reviviscenza della precedente disciplina, con diritto per i pensionati a chiedere ed ottenere l’adeguamento della propria pensione in base al più favorevole meccanismo di cui alla Legge 388/2000 e non secondo il sistema ricalcolo del c.d. Bonus Poletti.
Lo Studio Legale G&L rimane a disposizione dei pensionati per il recupero delle somme relative ai mancati e/o parziali adeguamenti pensionistici.

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